Ad imprese, enti ed associazioni varie.
Modalità di rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni temporanee in aree pubbliche o private (Festa patronale , concerto, serata danzante ecc).
Chi intende organizzare una manifestazione (Festa patronale , concerto, serata danzante ecc), in area pubblica, privata, o in un locale, comunque aperti al pubblico, deve munirsi di apposita autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere l’autorizzazione all’esercizio di una attività di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione la solidità e la sicurezza dell’edificio o dell’area e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio.
Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della commissione sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri degli architetti dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche e alle normative vigenti in materia.
L'organizzatore della manifestazione deve presentare una domanda al Comune corredata da:
- planimetria;
- certificazioni relative agli impianti elettrici e/o dichiarazioni di conformità per gli impianti a carattere temporaneo;
- certificazioni relative agli impianti di adduzione del gas e/o dichiarazioni di conformità per gli impianti a carattere temporaneo;
- documentazione comprovante il rispetto delle normative antincendio D.M. 12/04/1996 D.P.R. 151/2011;
- relazione tecnica descrittiva dell’intera area;
- certificazioni di corretto montaggio e di idoneità statica di eventuali strutture allestite appositamente per l’evento oggetto di autorizzazione.
Nel caso di spettacoli musicali o di attività rumorose dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai valori limite di esposizione al rumore ai sensi e per gli effetti dell’art 6, comma 1 – lettera h) della Legge quadro 26/10/1995 n. 447, già art. 1 del DPCM 01/03/1191 e della L.R. 52/2000.
In caso di manifestazione con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristorante) dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della manifestazione temporanea la relativa SCIA rispettivamente al Comune e all’ASL AL sugli appositi modelli (DB2000 Sett. DB2017 allegato 2) previsti dalla DGR 27-3145 del 19/12/2011 come modificata ed integrata dalla DD n. 218 del 28/03/2012 (art 6 Regolamento CE 852/2004).
Inoltre dovrà essere presentata al Comune la relativa SCIA per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande (art. 10 L.R. 38/2006).
A presentare domanda di autorizzazione temporanea per spettacoli.
L'autorizzazione temporanea per manifestazioni e spettacoli.