A chi è rivolto
A tutti i cittadini che abbiano:
- ceduto un immobile, solo nei casi non soggetti a registrazione
- venduto o affittato un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.
Descrizione
A seguito di alcune modifiche normative, permane l‘obbligo di comunicazione di “cessione di fabbricato“, solo nei casi riguardanti comodati d’uso gratuito per più di 30 giorni e locazioni destinate ad attività di impresa, artigianale e professionale.
In tutti gli altri casi l’obbligo viene “assorbito” dalla registrazione del contratto di compravendita o di locazione presso l’Agenzia delle Entrate.
La “cessione di fabbricato” deve comunque sempre essere presentata nel caso si venda o si affitti un immobile ad un cittadino extracomunitario o apolide.
Come fare
Presentare il modulo di comunicazione compilato in tre copie (originale e 2 fotocopie) che trovate in fondo a questa pagina.
Cosa serve
Al modulo di comunicazione compilato in tre copie (originale e 2 fotocopie) che trovate in fondo a questa pagina, dovrete allegare:
- due copie del documento d'identificazione del cessionario, cioè colui che entra in possesso dell'immobile (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
- due copie del documento d'identificazione di chi cede l'immobile (carta d'identità, patente di guida o passaporto);
- due copie del permesso di soggiorno del cessionario e del cedente, se extracomunitari;
- due copie del contratto di affitto o compravendita.
Cosa si ottiene
Comunicare la cessione di un fabbricato.
Tempi e scadenze
La comunicazione di cessione fabbricato e la dichiarazione di ospitalità stranieri devono essere presentate entro 48 ore dal momento in cui viene dato in uso l'immobile stesso.
La comunicazione della cessione dell'alloggio ha valore per tutta la durata della cessione stessa.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 23/03/2024